SPOSTARE PRODUZIONE ALL’ESTERO. SCEGLI IL MODO PIÙ ADATTO A TE E SCOPRI COME DIFENDERTI DAI RISCHI.

Se fai parte anche tu di quel gruppo di imprenditori italiani che valuta l’ipotesi di spostare la produzione all’estero per guadagnare di più, sei nel posto giusto.

Infatti, sia che tu voglia spostare tutta la produzione all’estero o solo una parte del tuo business, sia che tu lo faccia per aumentare il business o restare competitivo sul mercato, non importa.

Quello che importa è considerare sia i pro che i contro di questa opportunità… strumenti giuridici e rischi inclusi!

 

I vantaggi di una produzione all’estero…

I vantaggi più allettanti che non puoi trascurare nel delocalizzare la produzione all’estero sono:

  • taglio dei costi, in particolare la riduzione dei costi operativi e ricorrenti. Un esempio? Puoi tagliare i costi del lavoro e quelli energetici, quelli logistici e di trasporto, i costi dei componenti dei prodotti e dei fattori di produzione;
  • riuscire a mantenere in Italia le core competencies, cioè ricerca e sviluppo, progettazione, creatività e marketing;
  • vendere i propri prodotti a prezzi concorrenziali con crescita del business e recupero di quote di mercato in Italia;
  • creare fusioni o collaborazioni con aziende straniere mantenendo il controllo sul prodotto per espandersi in nuovi mercati;
  • regimi fiscali favorevoli con imposte e tasse più basse;
  • maggior riconoscimento del proprio marchio all’estero.

Fai attenzione: cosa diversa è il trasferimento della sede legale all’estero, l’agenzia delle entrate è molto rigida in merito!

 

E gli svantaggi di una produzione all’estero.

Ovviamente dovrai valutare anche i principali svantaggi della delocalizzazione, come:

  • i rischi legati all’incertezza della stabilità politica. Infatti, un’economia in crescita può collassare improvvisamente per un cambio di governo inaspettato;
  • la corruzione locale;
  • il danno di immagine in Italia. I tuoi connazionali, infatti, saranno scontenti della tua decisione di licenziare lavoratori italiani, soprattutto se lo fai per usufruire di un minor costo del lavoro assumendo personale all’estero. E questo fatto “mediatico” può avere un impatto importante sul tuo fatturato.

 

Come avviare una produzione all’estero?

L’avvio di un’attività produttiva all’estero può avvenire in diversi modi, ad esempio:

  • con un accordo di produzione, detto manufacturing agreement, cioè un contratto col quale si utilizzano i servizi di un’azienda estera per produrre i propri prodotti e componenti, definendo le specifiche di produzione e proteggendo i diritti di sfruttamento e la proprietà intellettuale (brevetti, disegni e progetti).
    L’accordo di produzione ha per oggetto la produzione di merce e l’azienda che esporta mantiene la responsabilità commerciale e di distribuzione dei prodotti sia nel mercato estero di fabbricazione che in altri mercati stranieri.
    Il manufacturing agreement non richiede grandi investimenti, puoi vendere la merce con il tuo marchio, pubblicizzarla ed effettuare il servizio di post-vendita.
    I rischi legati a questo contratto sono il suo mancato rinnovo e la possibilità di concorrenza (anche sleale) del produttore straniero, che potrebbe appropriarsi del tuo know-how e sfruttarlo a suo vantaggio;
  • con un accordo di produzione insieme ad una licenza di distribuzione, detto manufacturing and distribution licence agreement, cioè un contratto con cui l’azienda straniera produce e commercializza i prodotti dell’azienda italiana che a sua volta mette a disposizione la proprietà intellettuale.
    Questo contratto ti premette di competere sul territorio straniero concentrandoti sulle core competencies e meno sulla produzione; gli altri pregi e rischi sono i medesimi del precedente accordo;
  • costruendo o acquisendo uno stabilimento produttivo all’estero, valutando se l’investimento può essere remunerativo attraverso un business plan;
  • con un accordo joint venture per la gestione di un sito produttivo con un’azienda straniera per condividere spese e utili, ridurre i rischi e i costi d’investimento e conoscere bene il mercato locale.
Un po' di diritto (se vuoi)

Non esiste una definizione normativa di contratto internazionale (o transnazionale), ma è possibile affermare che il contratto è internazionale quando presenta almeno un elemento di transnazionalità, cioè di estraneità rispetto ad un singolo ordinamento.

Questa nozione generalissima può esser riempita di contenuto tramite il riferimento a criteri tra loro diversissimi, alcuni di natura soggettiva, altri di natura oggettiva.

Ad esempio, è contratto transnazionale quello stipulato tra persone di nazionalità diversa, o tra persone aventi residenza o domicilio in paesi diversi, ovvero quello stipulato tra persone della stessa nazionalità e con domicilio o residenza nello stesso paese, quando anche una sola delle prestazioni, o parte di essa, deve essere eseguita fuori dal territorio dello stato (come accade nei contratti di distribuzione).

Inoltre, secondo i Principi Unidroit, si può prendere in considerazione anche l’ipotesi in cui “il contratto presenti collegamenti significativi con più Stati” o quella in cui il contratto “interessi il commercio internazionale”.

La Convenzione di Vienna sulla compravendita di beni mobili del 1980, all’articolo 1, adotta invece il criterio della stabile organizzazione delle parti in Stati diversi e precisa che la cittadinanza non ha alcun rilievo.

Ancora, dall’UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, come modificato nel 2006, si desume che il carattere dell’internazionalità (nel caso di specie, dell’arbitrato) è insito nel fatto che le parti hanno stabilito che l’accordo sia collegato con più di un paese.

Infine, quando dalle obbligazioni contrattuali possa derivare conflitto di leggi nell’ambito dei Paesi ex CE che hanno sottoscritto la Convenzione di Roma del 1980, trova applicazione tale convenzione. Nell’ambito dei Paesi UE, nei casi di conflitto di leggi in materia di obbligazioni contrattuali, trova invece applicazione il Regolamento Roma 1 n. 593/2008.

Altro problema riguarda l’individuazione del giudice competente, nonché il riconoscimento delle sentenze, da parte del Paese in cui devono essere eseguite. Di norma, ciascuno Stato ha una propria normativa (c.d. diritto internazionale privato: per l’Italia, la l. 1998/215), coordinata con quella delle convenzioni internazionali alle quali aderisce (p.e., la Convenzione di Bruxelles del 1968, o il Regolamento (CE) n. 44/2001 c.d. Bruxelles I).

Ad ogni modo, per semplificare e velocizzare, nel contratto le parti hanno cura di scegliere anche il giudice competente, o di prevedere il ricorso alle alternative dispute resolution o all’arbitrato internazionale. 

 

 La soluzione concreta

Probabilmente anche tu, come molti dei miei clienti, a questo punto ti starai chiedendo: “quali saranno i principali rischi a cui andò incontro?” 

Ebbene potresti avere un minor controllo sulla produzione e possibili difficoltà relazionali con i fornitori locali per la diversa lingua e cultura, la proprietà intellettuale potrebbe non essere rispettata e potresti anche subire le oscillazioni valutarie legate ai tassi di conversione monetaria, soprattutto se non ti affidi ad un consulente finanziario.

Per cercare di ridurre tali rischi puoi stipulare dei contratti particolarmente analitici che specifichino i metodi e i tempi di consegna, le clausole che tutelino la proprietà intellettuale, le penali per eventuali inadempienze, le modalità di risoluzione alternativa delle dispute e di uscita dall’accordo per le parti ed anche le clausole fissanti gli standard di qualità attesi SLA (Service Level Agreements).

Per quanto riguarda le verifiche di qualità dei prodotti potrai assumere qualcuno che lavori direttamente nei siti produttivi o scegliere l’outsourcing e incaricare una società esterna e indipendente per le ispezioni.

In conclusione, prima di spostare la produzione all’estero, affidati ad una società di consulenza specializzata in contratti internazionali per prevenire errori, incomprensioni e multe!

Per questo, compila ora il modulo sottostante: sarò felice di analizzare con te GRATUITAMENTE la tua situazione. Magari hai le idee già chiare e sei già consapevole dei vantaggi di trasferire la produzione all’estero, magari invece hai le idee più confuse e stai ancora valutando se è il caso di compiere tale passo.

In entrambi i casi potrò fornirti una strategia legale concreta per non sbagliare!

 

Risolvi gratuitamente il tuo problema oggi.
Domani potrebbe essere già troppo tardi.

Avv. Alfredo Buccella

 

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