RECUPERO DEL CREDITO: RISOLVI IL PROBLEMA PER SEMPRE (E MEGLIO DI TUTTI).

(COME RECUPERARE I SOLDI SENZA SPEZZARGLI LE GAMBE E FINIRE IN GALERA)

A chi non è capitato di dover riscuotere una somma da un debitore?

Hai presente i debitori? Sono tutte quelle persone che, finché non ti dovevano dei soldi, ti erano quasi amiche. Poi subito dopo aver fatto il lavoro o prestato loro dei soldi, proprio al momento del pagamento, spariscono manco fossero Harry Houdini.

E quante volte, parlando con gli amici, ti è stato detto: “Caro mio, non puoi farci più nulla! Se quel disgraziato non ti paga, attaccarti al tram!” (molti dei miei clienti spesso mi ripetono proprio questa frase: “attaccati al tram!”).

Beh, recuperare i propri soldi non è facilissimo.
Certo… soprattutto se non sai esattamente come fare!

Ecco, con questa semplice guida saprai finalmente quali passi devi compiere per recuperare quanto ti spetta.

E vedrai, è più semplice di quanto si dice in giro.

 

Recupero del credito: la guida definitiva

Ci sono diversi modi per recuperare un credito. Alcuni sono efficaci, altri sono semplicemente una perdita di tempo. In realtà, non si parla di strumenti diversi, per rendere un recupero fattibile c’è bisogno di una buona strategia.

Per questo, eccoti svelati i 5 passi che dovrai compiere per riprenderti i tuoi soldi:

1) CHI BEN COMINCIA È A METÀ DELL’OPERA

Ai miei clienti, quelli che ora sono più furbi dei furbi, piace molto una frase che sono solito dire: il recupero del credito inizia prima che sorga il credito. In che senso? Ora ti svelo tre piccoli segreti.

  • Soprattutto se il cliente è nuovo, o se non ha storia commerciale alle spalle, fai molta attenzione a concedergli il tuo credito. Al limite, nel dubbio, non concedere nulla. Hai già vinto.
  • Cerca di farti pagare in anticipo, o al momento della consegna. Oppure, assicurati che il tuo debitore abbia un patrimonio adeguato ad eseguire i pagamenti dovuti in base alle dimensioni della attività che svolge.
  • Trova il modo di fargli firmare una cambiale, magari a garanzia. Se non vuole firmarla lui, fattela firmare da qualcun altro, o fa in modo che ti presenti un fideiussore… ma verifica che chi si obbliga per lui abbia un patrimonio o un reddito.

Come si dice? Chi ben comincia è a metà dell’opera!

 

2) FAI LA VOCE GROSSA

La seconda cosa che devi fare è intimare al debitore di pagare: è sempre preferibile che per te parli un avvocato.

Due piccioni con una fava
L’avvocato (quello bravo, s’intende) scrive l’intimazione in modo da interrompere la prescrizione.
Inoltre, la “lettera dell’avvocato” intimorisce il debitore molto di più della tua lettera e manifesta la serietà delle tue intenzioni

In che modo farti pagare?
Semplice, devi inviare il sollecito di pagamento tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno.

A seconda dei casi, il termine che potrai concedere a quel furbacchione del tuo debitore sarà di 8, 10 o 15 giorni.

Nelle seguenti ipotesi, tuttavia, non è necessario spedire la lettera di sollecito:

  1. il credito che tu vanti deriva da un fatto illecito;
  2. il furbacchione ti ha scritto che non intende adempiere ai suoi doveri;
  3. i termini per adempiere sono scaduti.
Chi fa da se fa per tre? Può darsi, ma deve almeno sapere che...

Per la precisione, a norma dell’art. 1219 c.c., il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto. Non è necessaria la costituzione in mora:

1) quando il debito deriva da fatto illecito;
2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l’obbligazione;
3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall’intimazione o dalla richiesta.

Secondo la giurisprudenza, le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell’art. 1182, comma 3, c.c. sono – agli effetti sia della mora “ex re”, sia del “forum destinatae solutionis” – esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l’ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali; ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell’art. 38, comma 4, c.p.c. (Cassazione civile, sez. un., 13/09/2016, n. 17989).

Inoltre, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo) (v. Cass., 28/11/2016, n. 24116).

Infine, essendo ontologicamente diverso il credito risarcitorio da illecito precontrattuale od extracontrattuale dal credito restitutorio da indebito oggettivo (anche se reclamabili nei confronti del medesimo soggetto passivo), la richiesta di pagamento del secondo, contenuta in atto di costituzione in mora, non può valere ad interrompere il termine prescrizionale in ordine al primo credito (così, T.A.R. Lazio 14/9/2016, n. 9704)

 

Ti segnalo, tuttavia, che sebbene questo step sia necessario, nella maggior parte dei casi non ha nessun tipo di efficacia.

Non appena il debitore riceverà la tua lettera raccomandata, non esiterà a gettarla nella spazzatura.
Dimentichiamoci quindi di risolvere bonariamente la questione.

 

3) VEDIAMO QUANTO È FURBO IL FURBACCHIONE

Il terzo passo da compiere è quello, inevitabile, di spostare il conflitto dinanzi ad un Giudice.
Si tratta del celebre ricorso per decreto ingiuntivo (art. 633 e ss. c.p.c.). Non sempre, però, questa strada è praticabile. E soprattutto, non sempre è la strada più incisiva, veloce ed efficace.

Il Giudice a questo punto potrà rigettare il tuo ricorso, chiedere delle integrazioni probatorie oppure, per tua somma gioia, ammettere il ricorso.

Ma attenzione! Dovrai notificare il decreto ingiuntivo al tuo debitore entro 60 giorni altrimenti perderà di efficacia e ti troverai nuovamente al punto di partenza.

A questo punto, il nostro oramai furbacchione avrà 40 giorni per opporsi al tuo decreto ingiuntivo.

E questo avverrà quasi sicuramente. Nella maggior parte dei casi, infatti, i decreti ingiuntivi vengono opposti anche solo per posticipare il più possibile il pagamento. Beh, quale furbo non farebbe di tutto per non pagare o rimandare il pagamento?

A meno che tu non abbia avuto la fortuna (e un bravo avvocato) per ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo (art. 642 c.p.c.).

Ma se il furbacchione è furbo per davvero, non ha bisogno di fare proprio un bel niente: già non ha più niente. E tu col tuo decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo tu ci fai un bel quadretto. E pure lui!

Forse non sai che...

È affermazione diffusa che il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo possa essere ottenuto in base alla cambiale o all’assegno. A dire il vero, in taluni casi, se si possiede una cambiale o un assegno, si può evitare di perdere tempo a chiedere il decreto ingiuntivo: si procede direttamente ad avviare l’espropriazione forzata.

Inoltre, a norma dell’art. 642 c.p.c., la immediata esecutorietà del decreto ingiuntivo può ottenersi anche quando il credito è fondato su certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, nonché se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere; in tali ultimi due casi, il giudice può imporre al ricorrente una cauzione.

 

La negoziazione assistita e la mediazione

Ti segnalo, infine, che negli ultimi anni hanno preso piede ulteriori strumenti di conciliazione delle controversie: la negoziazione assistita e la mediazione.

La negoziazione assistita è molto simile a ciò che già da tempo fanno gli avvocati: il tentativo di far cooperare le parti in lite per trovare, secondo buona fede, una soluzione bonaria della controversia.

Nel caso della mediazione, il creditore e il debitore si incontrano intorno ad un tavolo, personalmente. Lo svolgimento delle operazioni avviene sotto la supervisione di un mediatore, ossia un professionista super partes incaricato proprio di far accordare le parti o assistiti dai propri legali di fiducia, al fine di conciliare le rispettive pretese.

In alcuni casi, sia la negoziazione assistita, sia la mediazione sono obbligatorie: ad esempio, per le domande di condanna al pagamento di somme di denaro pari o inferiori a 50.000,00 euro è obbligatorio ricorrere alla negoziazione assistita (salvi alcuni casi); in materia di responsabilità medica è obbligatoria la mediazione.

Forse non sai che...

Nelle controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica o sanitaria, diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità o contratti assicurativi, bancari e finanziari (art. 5, co. 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010), ancorché di valore inferiore ai 50.000,00 euro, non bisogna ricorrere (anche) alla negoziazione assistita: la condizione di procedibilità è adempiuta soltanto col ricorso alla mediazione assistita (v. art. 3, D.L. 132/2014).

 

Ti consiglio vivamente di prendere in considerazione tali soluzioni.

Benché non sia assolutamente scontato l’esito positivo della mediazione/negoziazione, esse costituiscono certamente una valida scommessa su cui puntare.

Tali strumenti conciliativi, infatti, consentono di pervenire ad accordi vantaggiosi e soprattutto condivisi da entrambi i pretendenti, evitando estenuanti litigi, le lungaggini burocratiche e soprattutto i costi ragguardevoli delle procedure dinanzi al Tribunale.

 

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Avv. Alfredo Buccella

 

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