CONCORRENZA SLEALE: LA CONFUSIONE ATTRAVERSO L’USO DEI SEGNI DISTINTIVI TI CONFONDE? RISOLVI IL PROBLEMA UNA VOLTA PER TUTTE

CONCORRENZA SLEALE CONFUSIONE ATTRAVERSO USO DEI SEGNI DISTINTIVI.

(COME FAR TORNARE IL SORRISO SUL TUO VOLTO SENZA STRESS)

Quante volte hai giurato di farla pagare a quel malfattore che ha scopiazzato la tua insegna?

Quante volte ti è capitato di notare prodotti che hanno un marchio simile, per non dire identico, a quello dei tuoi prodotti? E tutte quelle volte che hai notato prodotti con la stessa forma o confezione dei tuoi?

Oppure qualcuno ha inserito proprio i tuoi marchi nella sua insegna, nel suo sito web, nel suo materiale informativo (cataloghi, brochure), nei suoi spazi pubblicitari (magari acquisiti su “Pagine Gialle” e “Pagine Bianche”) o nei suoi annunci pubblicitari in giro per la città?

Ebbene, sappi che il tuo concorrente nei casi sopra menzionati ha commesso ogni volta un illecito concorrenziale bello e buono. E bisogna fargliela pagare!

 

Concorrenza sleale: la confusione attraverso l’uso dei segni distintivi

Facciamo chiarezza: i segni distintivi dell’azienda (riassunto)

Sono segni distintivi di una azienda:

1) La ditta: è la denominazione scelta per la tua impresa individuale o società. Può costituire il nome a dominio del tuo sito internet o apparire al suo interno, essere riprodotta sull’insegna o coincidere con essa;

2) L’insegna: individua i locali dove svolgi l’attività d’impresa. Anch’essa può costituire il nome a dominio del tuo sito internet o apparire al suo interno;

3) Il marchio: è un segno distintivo ulteriore della tua impresa, che viene apposto direttamente sul prodotto, riprodotto sulle confezioni, sulla corrispondenza, sugli imballaggi, sui siti internet, e via dicendo;

4) Le confezioni di prodotti di largo consumo: secondo alcuni autori, sono segni distintivi dell’impresa a tutti gli effetti, in quanto costituiscono l’elemento che cade più direttamente sotto la percezione del consumatore (Casaburi, Look-alike: situazione e prospettive, in Il dir. ind., n. 6/2003, 560).

Rapporti tra ditte e rapporti tra tutti i segni distintivi

Rapporti tra ditta e ditta: quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla (art. 2564 c.c.) Tale norma si applica anche all’insegna (art. 2568 c.c.). La ditta non può essere trasferita separatamente dall’azienda (art. 2565 c.c.).

Rapporti tra tutti i segni distintivi: l’art. 22, D.lgs. 30/2005 (c.p.i.) pone il divieto di adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all’altrui marchio se, a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

Per i marchi che godano nello Stato di rinomanza (cioè, famosi), il suddetto divieto opera anche in mancanza di identità o affinità con l’attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio al carattere distintivo o alla rinomanza del marchio.

 

L’espressione chiave è: una concreta potenzialità confusoria.

Ma che cosa significa?

Si verifica una concreta potenzialità confusoria ogni qual volta l’identità o la similitudine tra il tuo segno distintivo e quello usato dal tuo “rivale” genera un rischio di confusione per i consumatori, perché tu e il tuo concorrente commercializzate prodotti identici o simili, perché operate nello stesso ambito territoriale, perché operate in settori commerciali affini o contigui.

Qualche esempio concreto!

I giudici hanno ritenuto che il marchio “New Hair – Professionisti con sorriso”, registrato per “cure di bellezza per persone, servizi di parrucchiere ed estetica”, sia confondibile con un segno successivo, “New Hair School di Sapienza Rosaria”, utilizzato come insegna per contraddistinguere non un’attività di parrucchiere, ma di scuola per parrucchieri. (Trib. Catania 9/6/2013).

Trib. Catania 22/7/2014 ha ritenuto confondibili le confezioni di salviettine per bambini “Sole Luna” con quelle denominate “Giorno&Notte”, a fronte di un “abbliaggio” molto simile: cioè, a causa della riproduzione di una foto di donna sorridente con bambino in braccio, l’uso di colori e posizione dei medesimi, i disegni utilizzati – cuore e luna, monetine color oro con il simbolo dell’euro – la scelta degli inserti informativi.

La confezione delle patatine San Carlo, caratterizzata dal prevalente sfondo bianco con al centro l’immagine di una patatina, apposizione in alto al centro del marchio denominativo e bordi colorati, non è confondibile con le confezioni di patatine Amica Chips, pure caratterizzate dallo sfondo bianco e dalla presentazione al centro dell’immagine del prodotto, ma sufficientemente differenziate, anche per la presenza ben visibile di un diverso e notorio marchio, e tenuto conto della diversità dei canali di distribuzione (nella specie, il tribunale ha però ritenuto che il confezionamento di Amica Chips, per la somiglianza, pur non confusoria, con quello di San Carlo, integri concorrenza sleale per agganciamento): Trib. Milano, Sez. spec. Impresa, 17/09/2014, n. 11010.

Nel caso “Adidas/Marca Mode”, l’Europa ha ritenuto che, anche se il segno successivo, utilizzato per prodotti identici o simili, assomigli a tal punto al marchio anteriore da far sorgere la possibilità di associarlo a quest’ultimo ed il medesimo marchio anteriore possegga un carattere distintivo particolare, grazie alla sua notorietà, il rischio di confusione non esiste se non è provato (Corte di Giustizia, 22 giugno 2000, causa C-425/98, in Racc. 2000, I, 4861 ss., par. 33).

Rischio di confusione e rischio di associazione

La nozione di rischio di associazione è intesa in due modi piuttosto differenti dai giudici italiani. Secondo una prima e prevalente impostazione, il rischio di associazione va considerato come sottospecie del rischio di confusione; e questo viene a sua volta inteso come rischio di confusione quanto all’origine dei beni contraddistinti dai due segni confliggenti (v. Trib. Milano, 20 marzo 2014; Trib. Forlì, Sez. dist. Cesena, 27 giugno 2003; Trib. Milano 15 gennaio 2002). In questa prima prospettiva, viene tutelata la funzione pubblicitaria del marchio, quale veicolo di informazioni o messaggi attinenti non solo all’origine ma anche alla qualità ed alla reputazione (v. Trib. Roma, 25 ottobre 2002 e Trib. Roma, 22 giugno 2001, ord.).

Altri giudici, invece, identificano il rischio di associazione con la nozione amplissima – e rigettata dai giudici europei – di “qualsiasi ipotesi di collegamento anche solo potenziale o psicologico tra due segni” (v. Trib. Torino, 18 dicembre 2009; Trib. Catania, 14 novembre 2003, ord.,; Trib. Napoli, 5 novembre 1998, ord.).

Per quanto concerne i giudici europei, questi hanno precisato che dall’art. 4, par. 1, lett. b) della direttiva 89/104/CEE (poi, art. 4, par. 1, lett. b, dir. 2008/95/CE e, oggi, art. 5, par. 1, lett. b, dir. 2015/2436/UE) «emerge come la nozione di rischio di associazione non costituisca un’alternativa alla nozione di rischio di confusione, bensì serve a precisarne l’estensione» (v. Corte di Giustizia, 11 novembre 1997, causa C-251/95 ; Trib. UE, 7 dicembre 2012, caso «Quadratum/Loacker Quadratini». Insomma, il rischio di associazione è un sottoinsieme del rischio di confusione, e non viceversa; o, se si preferisce, il primo è una subfattispecie del secondo.

 

L’errore più comune.

Si può avere concorrenza sleale anche senza un’opera di contraffazione vera e propria.

Ciò che si vuole evitare, infatti, con le norme sul divieto di uso di segni distintivi confondibili è che il tuo concorrente possa trarre un ingiusto vantaggio economico in tuo danno, risparmiando sui costi pubblicitari e d’investimento (che invece tu hai sostenuto) e/o vendendo il suo prodotto ai tuoi clienti.

 

La soluzione.

Poniamo l’ipotesi in cui effettivamente un segno distintivo usato da un concorrente sia simile a un tuo segno distintivo e generi un concreto rischio di confusione per i consumatori: cosa fare?

Il rimedio che viene in considerazione per primo è quello di rivolgersi al Tribunale civile; in tale sede il Giudice potrà riconoscere che il tuo competitor ha posto in essere una concorrenza sleale nei tuoi confronti.

Ma i tempi della Giustizia italiana li conosci…

E se ti dicessi che puoi fare qualcosa nell’immediato e senza spendere troppo?
La legge ti consente di attivarti in autotutela: cioè, puoi scrivere uno o più comunicati stampa, o inviare una diffida al tuo concorrente.

Oppure puoi fare entrambe le cose, in ogni caso pubblicandole nel modo che ritieni più efficace perché la tua clientela e i tuoi fornitori siano informati.

Ma attenzione: devi innanzitutto essere certo non solo della similitudine dei segni, anche del rischio di confusione. Occhio, poi, a non violare i criteri della correttezza professionale, della adeguatezza e della proporzionalità.

Se la difesa stragiudiziale non dovesse bastare, per evitare lungaggini puoi ottenere l’ordine di cessazione della concorrenza sleale ed il ritiro dal commercio dei prodotti già in via cautelare, nel giro di pochi mesi.

A tal fine, devi aver cura di provare la probabile esistenza del tuo diritto (c.d. fumus boni iuris) e il pericolo che, se la concorrenza sleale non viene interrotta subito, subirai un pregiudizio grave ed irreparabile (periculum in mora).

 

Un aiutino in più?

Mi rendo conto che la questione può essere complicata ulteriormente da fatti non analizzati in questo articolo (d’altronde sarebbe per me impossibile analizzare e risolvere attraverso un articolo tutte le casistiche possibili, non credi?).

Per questo ti invito a compilare il modulo sottostante. Infatti, mi farà piacere aiutarti a risolvere la tua situazione, nello specifico. 

Lascia ora i tuoi dati nel modulo sottostante, e sarò lieto di esprimere per te GRATUITAMENTE il mio parere sul caso e di redigere, il testo della diffida o del comunicato stampa.

 

Risolvi gratuitamente il tuo problema oggi.
Domani potrebbe essere già troppo tardi.

Avv. Alfredo Buccella

 

 

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