A cura dell’Avv. Alfredo Buccella — Foro di Napoli, Albo n. 25359. Massimatore per Giurisprudenza delle Imprese, dove cura le massime in materia di diritto delle imprese e concorrenza sleale.
Leggi anche: contraffazione del marchio: la tutela completa e quando anche un marchio debole può vincere.
In sintesi:
Se hanno copiato il tuo marchio hai strumenti rapidi e concreti: congelare le prove, inviare una diffida mirata, chiedere inibitoria e sequestro in via d’urgenza e ottenere il risarcimento (anche con la retroversione degli utili del contraffattore, art. 125 c.p.i.). La strada cambia se il marchio è registrato (contraffazione) o non registrato (concorrenza sleale confusoria, art. 2598 n. 1 c.c.): la verifica va fatta subito.
Succede spesso così: una fiera di settore, e sullo stand di fronte c’è un logo quasi identico al tuo. Oppure un cliente che chiama per lamentarsi di un prodotto che non hai mai venduto. Chi copia un marchio non ruba un disegno: ruba la fiducia che hai costruito in anni. La buona notizia, in diritto industriale, è che contro la contraffazione di marchio gli strumenti sono rapidi e incisivi — se usati nell’ordine giusto.
È davvero contraffazione? La prima verifica
La contraffazione presuppone un marchio registrato (o una domanda depositata) e un segno identico o simile usato per prodotti o servizi identici o affini, con rischio di confusione per il pubblico (art. 20 del Codice della proprietà industriale). Non serve la copia identica: basta la somiglianza che confonde. Sul punto vedi anche quando due marchi sono confondibili secondo i giudici.
E se il mio marchio non è registrato?
Non sei senza difese: il preuso dà una tutela di fatto e la copia del segno può integrare concorrenza sleale confusoria ex art. 2598 n. 1 c.c. — la guida dedicata è concorrenza sleale confusoria: gli atti di confusione; se copiano anche la forma del prodotto o il packaging, si aggiunge l’imitazione servile. Cosa significa per te: puoi agire comunque, ma con onere della prova più pesante. È anche il momento di valutare la registrazione: costa meno di una sola diffida.
Le prove da congelare subito
- Acquisti-campione del prodotto copiato (con fattura o scontrino).
- Screenshot con data di sito, e-commerce e social del contraffattore.
- Visura camerale e ogni traccia della sua attività commerciale.
- La prova del TUO uso e della TUA notorietà: cataloghi, fatture, campagne, rassegna stampa.
- Le segnalazioni di clienti confusi (e-mail, messaggi): sono oro processuale.
La diffida al contraffattore: quando e come
Una diffida specifica — segno contestato, prodotti, canali, termine per cessare, riserva di azione cautelare — chiude molti casi in settimane. Ma va inviata dopo il congelamento delle prove: la diffida “d’istinto” avvisa il contraffattore, che svuota il sito e sposta la merce prima del sequestro.
Le azioni urgenti: inibitoria, descrizione, sequestro
Il c.p.i. mette a disposizione un arsenale cautelare rapido: descrizione (fotografare la contraffazione ovunque si trovi), sequestro dei prodotti e inibitoria con penale per ogni violazione successiva (artt. 124, 129-131 c.p.i.). Nei casi ben istruiti, il provvedimento arriva in poche settimane — ed è lì che la partita di solito si chiude.
Il risarcimento: anche gli utili del contraffattore
Oltre al danno emergente e al lucro cessante, l’art. 125 c.p.i. consente la retroversione degli utili: il contraffattore restituisce i profitti realizzati con il tuo segno, anche se il tuo danno diretto è difficile da quantificare. È una leva negoziale potentissima già in sede di diffida.
Marketplace e social: la rimozione rapida
Se la copia corre su Amazon, Etsy o social, i programmi di tutela dei marketplace (es. segnalazione di violazione di marchio) permettono rimozioni in giorni — ma funzionano bene solo con marchio registrato e con una segnalazione documentata come si deve. È il primo soccorso, non la cura: senza diffida e azione, il contraffattore riapre con un altro account.
I primi passi (checklist)
- Congela le prove (acquisto-campione, screenshot datati, visura).
- Verifica il tuo titolo: registrazione, classi coperte, rinnovi.
- NON contattare il contraffattore “per chiarire” e non minacciare sui social.
- Fai valutare confondibilità e strategia da un verticale della materia.
- Diffida mirata → se prosegue, cautelare (descrizione/sequestro/inibitoria).
Cosa NON fare
- Non denunciare pubblicamente la copia sui social: rischi la denigrazione al contrario.
- Non aspettare “di vedere quanto vende”: la tolleranza indebolisce la tutela.
- Non inviare diffide generiche: nel diritto industriale la specificità è tutto.
- Non comprare il silenzio con accordi verbali: senza transazione scritta non vale nulla.
Tempi e costi: da dove si parte
Diffida: giorni. Cautelare: settimane. Causa di merito: più lunga, ma spesso il caso si definisce prima. Il primo passo è la Fase di Chiarezza del Metodo CSA (€ 350, 90 minuti): verifica del titolo, della confondibilità e delle prove, con l’importo interamente detratto dalle fasi successive.
Domande frequenti
Il mio marchio non è registrato: posso difendermi lo stesso?
Sì: preuso e concorrenza sleale confusoria (art. 2598 n. 1 c.c.). Ma la tutela è più debole: la registrazione resta l’investimento migliore.
La contraffazione di marchio è reato?
Può esserlo (artt. 473-474 c.p.), ma la via civile è di regola più rapida per fermare il concorrente e ottenere il risarcimento.
Quanto tempo ho per agire?
Prima agisci, più forti sono le armi: la tolleranza prolungata indebolisce la tutela e può compromettere l’urgenza cautelare.
Cosa posso ottenere?
Inibitoria, ritiro dal commercio, penale, pubblicazione della sentenza e risarcimento — anche calcolato sugli utili del contraffattore (art. 125 c.p.i.).
Hanno copiato il tuo marchio?
Nella Diagnosi Strategica C.S.A. (Fase C) verifichiamo se c’è contraffazione o concorrenza sleale confusoria, quali prove reggono e come impostare diffida, cautelare e risarcimento.
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(€ 350 +IVA) · Avv. Alfredo Buccella — Albo di Napoli n. 25359
📚 Approfondimento dell’autore in dottrina
Sulla tutela cautelare l’Avv. Buccella ha pubblicato su IL CASO.it: «Dalla “strumentalità attenuata” alla “stabilità condizionata”: i provvedimenti cautelari anticipatori in materia di proprietà industriale dopo Corte di giustizia UE C-132/25 e il d.l. n. 100/2026» (8 agosto 2026).