D.L. 100/2026: cautelari IP a stabilità condizionata, cosa cambia per le imprese

Aggiornato all’8 agosto 2026.

Con il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100 (c.d. decreto Giustizia-Migranti, in G.U. 12 giugno 2026) il legislatore ha riscritto la regola che per vent’anni ha reso “stabili” le misure cautelari anticipatorie a tutela di marchi, brevetti, design e diritto d’autore. La c.d. strumentalità attenuata — la possibilità di ottenere un’inibitoria e non iniziare mai la causa di merito — non esiste più nella sua forma assoluta: al suo posto c’è una stabilità condizionata. Per le imprese che hanno ottenuto, subito o stanno per chiedere una cautelare, cambia la strategia. E c’è una data da segnare: 11 agosto 2026.

Cosa è cambiato, in una frase

Il decreto novella l’art. 132, comma 4, del Codice della proprietà industriale e l’art. 162-bis, comma 4, della legge sul diritto d’autore: il provvedimento cautelare anticipatorio (inibitoria, ritiro dal commercio, penalità di mora) resta efficace anche senza giudizio di merito solo se la controparte non ne chiede l’inefficacia entro 30 giorni dalla scadenza del termine per instaurare il merito (di regola 20 giorni lavorativi o 31 di calendario) o dall’estinzione del giudizio. L’istanza segue le forme dell’art. 669-novies c.p.c.

Da dove nasce: la Corte di Giustizia, causa C-132/25

La riforma recepisce la sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa C-132/25: l’art. 9, par. 5, della direttiva Enforcement (2004/48/CE) impone che le misure provvisorie siano revocate o cessino di produrre effetti, su richiesta del convenuto, se il titolare non avvia il merito entro un termine ragionevole. Il vecchio art. 132, comma 4, c.p.i. — che stabilizzava la misura a prescindere — era incompatibile con il diritto dell’Unione.

Le quattro domande che ogni impresa deve porsi adesso

1. Ho ottenuto una cautelare su marchio, brevetto o design prima del 12 giugno 2026?

La disciplina transitoria (art. 2, comma 3, del decreto) concede alla controparte 60 giorni dall’entrata in vigore — quindi fino all’11 agosto 2026 — per chiedere la declaratoria di inefficacia della misura. Se accade, il giudice rimette in termini il titolare per iniziare il merito e la misura conserva nel frattempo efficacia. Tradotto: chi si è fermato alla cautelare deve essere pronto a iniziare la causa.

2. Ho subito una cautelare e il concorrente non ha mai iniziato la causa?

La finestra transitoria vale anche in senso opposto: fino all’11 agosto è possibile presentare l’istanza e riportare il rapporto davanti a un giudice del merito, con la pienezza di prove e difese che il rito cautelare comprime. Dopo quella data, per le misure già in essere la posizione si consolida.

3. Sto per chiedere una cautelare?

La misura resta lo strumento più rapido ed efficace, ma va progettata sapendo che il merito non è più un’eventualità remota: budget, prove e strategia processuale vanno costruiti prima del ricorso, non dopo. La verifica del giudice dovrebbe tornare a concentrarsi su fumus e periculum, con istruttorie più snelle.

4. E la concorrenza sleale?

La novella riguarda il perimetro del Codice della proprietà industriale e del diritto d’autore. Le cautele fondate sulla concorrenza sleale “pura” ex art. 2598 c.c. — sviamento di clientela, storno di dipendenti, imitazione servile non interferente con diritti titolati — restano nel regime generale dell’art. 669-octies c.p.c. Nei casi “interferenti” (dove concorrenza sleale e violazione di marchio o brevetto si sovrappongono) il confine va tracciato caso per caso: è esattamente il tipo di valutazione da cui dipende la tenuta della strategia.

Checklist operativa

  1. Censire le misure cautelari IP ottenute o subite dall’impresa ancora “aperte” senza giudizio di merito.
  2. Per ciascuna, verificare i termini: istanza di controparte possibile fino all’11 agosto 2026 (transitorio) o entro 30 giorni a regime.
  3. Se siete i titolari: predisporre l’atto di merito, per non farsi sorprendere dalla rimessione in termini.
  4. Se siete i destinatari: valutare subito con il proprio legale se l’istanza di inefficacia conviene, prima della scadenza.
  5. Nei contenziosi misti (marchio + concorrenza sleale) rivedere la qualificazione delle domande: da essa dipende quale regime si applica.

La legge di conversione

Il 5 agosto 2026 la Camera ha approvato in via definitiva la legge di conversione del d.l. 100/2026, ora in attesa di promulgazione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (il termine di conversione scade l’11 agosto). Aggiorneremo questa pagina con il testo definitivo e le eventuali modifiche apportate in sede di conversione.

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