Divieto di concorrenza del socio di società di capitali (S.r.l. e S.p.A.): quando esiste davvero

Stretta di mano tra imprenditori in boardroom con un socio che osserva in disparte, immagine evocativa del divieto di concorrenza del socio di società di capitali (S.r.l. e S.p.A.).

A cura dell’Avv. Alfredo Buccella — Foro di Napoli, Albo n. 25359. Massimatore per Giurisprudenza delle Imprese, dove cura le massime in materia di diritto delle imprese e concorrenza sleale.


Un tuo socio di minoranza ha aperto un’attività che pesca negli stessi clienti. Ti aspetti di poterlo escludere o bloccare subito — e scopri che, a differenza di una S.n.c., nelle società di capitali il socio in quanto tale spesso non ha alcun divieto di concorrenza.

Sapere esattamente quando il divieto esiste e quando no è ciò che separa una mossa vincente da una causa persa. Vediamo la regola, le eccezioni che contano e gli strumenti per blindare davvero l’avviamento.

La regola di partenza: il socio di capitali non ha un divieto legale di concorrenza

Partiamo dal punto che sorprende quasi tutti gli imprenditori. Il socio di società di persone è vincolato per legge (art. 2301 c.c.). Il socio di S.r.l. o S.p.A., no: non esiste una norma che gli vieti, in via generale, di svolgere un’attività concorrente. La ragione è strutturale — nelle società di capitali il legame del socio è con il capitale investito, non con la gestione dell’impresa. Il socio può perseguire interessi propri, anche esterni alla società, entro il limite della buona fede.

Quando invece il divieto scatta

La regola generale ha però eccezioni precise. Il divieto di concorrenza torna a vincolare il socio di società di capitali in tre situazioni:

  • Il socio è anche amministratore. È il caso più frequente nelle PMI: allora si applica l’art. 2390 c.c. sul divieto di concorrenza dell’amministratore, con revoca per giusta causa e risarcimento del danno.
  • Esiste una clausola statutaria di non concorrenza. Lo statuto può legittimamente imporre ai soci un obbligo di non concorrenza, definendone perimetro e limiti.
  • È stato sottoscritto un patto. Un patto parasociale (art. 2341-bis c.c.) o un patto di non concorrenza ex art. 2596 c.c. — quest’ultimo valido se circoscritto per oggetto e zona e di durata non superiore a cinque anni.

A questi si aggiunge sempre il limite generale della buona fede (art. 1375 c.c.): anche il socio non vincolato non può usare informazioni sociali riservate, sviare clientela o dipendenti a danno della società.

Esclusione del socio concorrente: si può?

È la domanda che ricevo più spesso. Nella S.r.l. l’esclusione del socio è possibile solo se lo statuto la prevede per specifiche cause (art. 2473-bis c.c.), e l’attività concorrente può essere una di queste — ma deve essere scritta. Anche allora, la delibera è impugnabile: la giurisprudenza la annulla per abuso di maggioranza quando viene usata in modo strumentale, in contrasto con la buona fede e con il principio di collaborazione tra soci. Nella S.p.A., di regola, il socio non può essere escluso.

Concorrenza sleale e sviamento: l’altra strada

Anche dove manca un divieto di concorrenza, non sei senza tutela. Se il socio (o l’ex socio) sfrutta informazioni riservate, storna dipendenti o clienti o svia la clientela con mezzi scorretti, entra in gioco la concorrenza sleale per sviamento della clientela (art. 2598 n. 3 c.c.). È una via spesso più efficace, perché colpisce il come, non il semplice fatto di concorrere.

Come blindare davvero l’avviamento: il Metodo CSA

Qui la prevenzione vale dieci volte la causa. Con il Metodo CSA™ affronto la questione in tre fasi, in quest’ordine:

  • C — Chiarezza: che tipo di società è? Il socio è anche amministratore? C’è una clausola statutaria o un patto? L’atto è semplicemente concorrenziale o è sleale? Da qui dipende ogni mossa successiva.
  • S — Supervisione: si costruiscono gli strumenti giusti — clausola statutaria di non concorrenza, patto parasociale, accordi di riservatezza, patto di non concorrenza ex art. 2596.
  • A — Azione: esclusione, inibitoria, risarcimento o azione per concorrenza sleale, ma solo quando è la scelta più conveniente.

Lo stesso schema vale per gli altri soggetti del divieto: il divieto dell’amministratore (art. 2390), quello del socio di società di persone (art. 2301) e il divieto nella cessione d’azienda (art. 2557).


Domande frequenti

Il socio di una S.r.l. può fare concorrenza alla società?

In linea di principio sì. A differenza del socio di società di persone, il socio di società di capitali non è soggetto a un divieto legale generale di concorrenza: il suo legame è con il capitale, non con la gestione. Il divieto scatta solo in presenza di una clausola statutaria, di un patto specifico, oppure se il socio è anche amministratore.

Che differenza c’è con il socio di S.n.c.?

Il socio di società di persone è soggetto a un divieto legale espresso (art. 2301 c.c.): non può esercitare un’attività concorrente né partecipare come socio illimitatamente responsabile in società concorrenti, salvo consenso degli altri soci. Per il socio di S.r.l. o S.p.A. questo divieto legale non esiste.

Posso escludere un socio che mi fa concorrenza?

Solo nella S.r.l. e solo se lo statuto prevede espressamente questa specifica causa di esclusione (art. 2473-bis c.c.). Anche in tal caso, la delibera di esclusione è impugnabile e può essere annullata per abuso di maggioranza se adottata in violazione della buona fede. Nella S.p.A., di regola, il socio non può essere escluso.

Come vincolo un socio a non farmi concorrenza?

Con una clausola statutaria di non concorrenza, con un patto parasociale (art. 2341-bis c.c.) oppure con un patto di non concorrenza ex art. 2596 c.c., che però deve essere circoscritto per oggetto e zona e non può superare i cinque anni di durata.

E se il socio è anche amministratore?

Allora scatta il divieto di concorrenza dell’amministratore previsto dall’art. 2390 c.c., con la possibilità di revoca per giusta causa e di risarcimento del danno. È la situazione più frequente nelle PMI a base familiare.


⚖️ Richiedi la Diagnosi Strategica C.S.A.

Hai un socio che ti fa concorrenza e non sai se puoi davvero fermarlo? Prima di muovere, mettiamo a fuoco il tipo di società, gli strumenti disponibili e la strada più conveniente. La Fase C — Diagnosi Strategica dura 90 minuti, ha un prezzo fisso e trasparente, ed esci con la strategia già operativa.

👉 Scopri la Diagnosi Strategica (Fase C)  |  Contattami per una domanda scritta

Questo articolo ha finalità informative e non costituisce parere legale. Ogni situazione va valutata nel caso concreto da un professionista abilitato.

Concorrenza sleale del socio di S.r.l.: quando è illecita e come provarla

Nelle società di capitali il socio non ha un divieto generale di concorrenza (a differenza del socio di s.n.c. ex art. 2301 c.c., e dell’amministratore ex art. 2390). Diventa però perseguibile come concorrenza sleale (art. 2598 c.c.) quando il socio — spesso anche amministratore — svia la clientela, storna i dipendenti o usa informazioni riservate della società.

Come si prova: il calo di fatturato correlato all’attività del socio, i clienti passati alla sua impresa, l’uso di dati interni; servono indizi gravi, precisi e concordanti. I rimedi: l’azione di concorrenza sleale (inibitoria e risarcimento) e, dove ricorrono i presupposti, l’esclusione del socio.

LA GIURISPRUDENZA — Tribunale di Roma, 8 maggio 2023

«Legittimato all’ordinaria azione di concorrenza sleale è unicamente l’imprenditore concorrente e, nel caso in cui gli atti di concorrenza sleale vengano compiuti in danno di una società, soltanto questa, in persona dell’organo che la rappresenta, è la parte legittimata all’esercizio della relativa azione.» I soci di una società di capitali non hanno titolo autonomo per pretese risarcitorie verso il terzo che ha danneggiato la società: il pregiudizio alla quota è mero riflesso del danno sociale. (massima dall’archivio di Giurisprudenza delle Imprese)

Cosa significa per te: se la concorrenza sleale colpisce la S.r.l., l’azione la esercita la società tramite il suo organo, non il singolo socio. Il socio agisce solo per un pregiudizio strettamente personale.

LA GIURISPRUDENZA — Trib. Bologna Sez. Impresa, 21/01/2019 n. 172

Per le società di capitali (s.r.l., s.p.a.) non esiste un divieto generale di concorrenza a carico del socio paragonabile a quello dell’art. 2301 c.c. dettato per le società di persone. In assenza di una clausola statutaria espressa — o di un patto inserito nell’atto di cessione della quota — anche il socio uscente può legittimamente svolgere un’attività concorrente.

Cosa significa per te: Se temi la concorrenza di un socio di s.r.l., il codice da solo non ti protegge: la tutela va scritta prima, nello statuto o nei patti di cessione. È esattamente ciò che la Fase di Chiarezza del Metodo CSA verifica — cosa puoi davvero far valere e cosa, invece, va blindato per tempo.

👉 Hai scoperto che un socio ha aperto un’attività concorrente? Vai alla guida operativa: socio che apre un’attività concorrente, cosa puoi fare.

Hai subito uno storno di dipendenti?

Nella Diagnosi Strategica C.S.A. (Fase C) verifichiamo se ci sono gli estremi dello storno illecito, quali prove reggono e come impostare diffida e risarcimento.

Attiva la Diagnosi Strategica C.S.A.

(€ 350 +IVA) · Avv. Alfredo Buccella — Albo di Napoli n. 25359

Strumenti operativi: consulta le Guide Strategiche e i Protocolli operativi del Metodo CSA™.

📚 Approfondimento dell’autore in dottrina

Su questo tema l’Avv. Buccella ha pubblicato su IL CASO.it: «Il divieto di concorrenza dell’amministratore di s.r.l. tra art. 2390 c.c., art. 2475-ter c.c. e autonomia statutaria» (6 agosto 2026).