Divieto di concorrenza dell’amministratore (art. 2390 c.c.): quando scatta e come tutelarsi

Amministratore d'impresa davanti a una vetrata al crepuscolo, immagine evocativa del divieto di concorrenza dell'amministratore ex art. 2390 c.c.

A cura dell’Avv. Alfredo Buccella — Foro di Napoli, Albo n. 25359. Massimatore per Giurisprudenza delle Imprese, dove cura le massime in materia di diritto delle imprese e concorrenza sleale.

Non è il tuo caso? Questa guida riguarda l’amministratore che fa concorrenza alla società (art. 2390 c.c.). Se il problema è un altro:

Un tuo amministratore ha appena aperto una società che fa esattamente quello che fai tu. Oppure siede nel consiglio di un concorrente. La prima domanda non è «posso revocarlo», ma un’altra: sta davvero violando un divieto, o è libero di farlo?

La risposta cambia tutto: il preventivo di una causa, le tue probabilità di vincerla e la cifra che puoi chiedere a titolo di danni. Vediamo, alla luce della norma e della giurisprudenza più recente, quando il divieto di concorrenza dell’amministratore scatta davvero e come puoi tutelarti.

Cosa vieta davvero l’art. 2390 c.c.

L’art. 2390 del codice civile stabilisce che gli amministratori non possono:

  • assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti;
  • esercitare un’attività concorrente per conto proprio o di terzi;
  • essere amministratori, direttori generali o dirigenti con responsabilità strategiche in società concorrenti.

Il tutto salvo specifica autorizzazione dell’assemblea. Per l’inosservanza del divieto, l’amministratore «può essere revocato dall’ufficio e risponde dei danni». È una forma di tutela anticipata: la legge previene il conflitto di interessi prima ancora che produca un danno, perché l’amministratore non si trovi in posizione di antagonismo con la società durante la carica.

Aggiornamento normativo. Il testo dell’art. 2390 c.c. qui riportato è quello vigente dopo il d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47 (in vigore dal 29 aprile 2026), che ha esteso il divieto anche ai dirigenti con responsabilità strategiche e ha precisato che l’autorizzazione assembleare deve essere specifica. Lo stesso decreto ha introdotto il nuovo art. 2390-bis c.c. («Utilizzazione delle informazioni»), che vieta all’amministratore di utilizzare a vantaggio proprio o di terzi dati, notizie o opportunità d’affari appresi nell’esercizio dell’incarico, a pena di revoca e risarcimento dei danni.

“Attività concorrente”: perché un solo atto non basta

Qui si gioca la maggior parte delle cause. Non ogni iniziativa dell’amministratore viola il divieto. La giurisprudenza è netta: serve un’attività, non un episodio. Il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa (sentenza n. 1084/2017) lo ha scritto con chiarezza: «per attività concorrente deve intendersi un complesso di atti compiuti in modo continuativo e sistematico e finalizzati ad uno scopo concorrenziale».

Ne derivano due conseguenze pratiche decisive:

  • il singolo atto non basta: un solo incarico o una singola operazione, al più, possono integrare un conflitto di interessi o la violazione del dovere di fedeltà, ma non il divieto dell’art. 2390;
  • conta l’attività effettiva, non l’oggetto sociale sulla carta: il rapporto di concorrenza va verificato sull’attività concretamente svolta dalle due imprese, e deve essere concreto e attuale (o potenziale, ma ragionevolmente prevedibile).

Revoca e risarcimento: cosa puoi ottenere (e cosa devi provare)

La violazione del divieto è giusta causa di revoca, ma attenzione: la revoca è facoltativa, non automatica. E il risarcimento del danno non è in re ipsa: devi provare il danno concreto subito dalla società. Nello stesso caso romano del 2017, la S.r.l. ha visto respinte le proprie domande anche perché non aveva dimostrato il pregiudizio. È l’errore più frequente: si agisce d’impulso, senza costruire prima la prova.

Un punto spesso sottovalutato: il divieto colpisce anche chi gestisce senza titolo formale. La Cassazione, con la sentenza n. 11660/2025, ha ribadito che la qualifica di amministratore di fatto comporta l’applicazione della disciplina del divieto di concorrenza. Non ci si sottrae all’art. 2390 semplicemente non firmando la nomina.

E nelle S.r.l.? Il divieto non è scritto, ma c’è

L’art. 2390 è collocato nella disciplina della S.p.A. e non è richiamato espressamente per le S.r.l. Eppure proprio il caso deciso dal Tribunale di Roma riguardava una S.r.l.: la giurisprudenza ricava il divieto dal dovere di diligenza, correttezza e buona fede dell’amministratore (art. 2392 c.c.) e dalla disciplina del conflitto di interessi (art. 2475-ter c.c.). Per evitare incertezze, la mossa giusta è una sola: prevedere il divieto espressamente nello statuto, definendone perimetro, durata ed eventuali deroghe.

D’altro canto, L’esenzione statuaria dal divieto di concorrenza di cui all’art. 2390 c.c. non vale a dispensare gli amministratori dall’osservanza dell’art. 2391 c.c. (così, Tribunale Torino Sez. spec. Impresa, 26/11/2019). Ciò vuol dire vuol dire che, se anche la società avesse concesso agli amministratori l’esenzione dal divieto di concorrenza, essi rispondono per i danni derivanti dai conflitti di interessi, se non adempiono agli obblighi della citata norma.

Prima di agire (e prima di nominare): il Metodo CSA

Prima di una diffida o di un ricorso — e prima ancora di nominare un amministratore — serve la risposta a una domanda che molti non si pongono: ti conviene davvero farla valere, e su quali basi? È il punto di partenza del Metodo CSA™, l’approccio con cui affronto ogni questione di diritto delle imprese e concorrenza sleale:

  • C — Chiarezza: l’attività è davvero “concorrente” e sistematica? C’era autorizzazione assembleare? Riesci a provare il danno? Conviene revocare, rinegoziare o resistere?
  • S — Supervisione: si costruiscono le prove e gli strumenti correttivi — clausola statutaria di non concorrenza, verbali di autorizzazione, patto di non concorrenza post-carica ex art. 2596 c.c.;
  • A — Azione: diffida, revoca per giusta causa, azione di responsabilità e risarcimento, ma solo quando è la scelta più conveniente.

La differenza tra una mossa vincente e una causa persa, qui, si decide prima di muovere. Lo stesso ragionamento vale per gli altri soggetti tenuti al divieto: il socio di società di persone (art. 2301 c.c.), il socio di società di capitali e il cedente nella cessione d’azienda (art. 2557 c.c.). Per blindare i rapporti a monte resta centrale il patto di non concorrenza.


LA GIURISPRUDENZA — Cass. civ. sez. I, 23/05/2023 n. 14226

Il divieto di concorrenza dell’amministratore (art. 2390 c.c.) è violato quando l’attività concorrenziale non si esaurisce in atti isolati, ma si traduce in un complesso di atti coordinati e unificati sul piano funzionale, idoneo a sottrarre alla società occasioni d’affari. Per le s.r.l. la stessa logica passa per il conflitto d’interessi e i doveri fiduciari dell’amministratore (art. 2475-ter c.c.).

Cosa significa per te: Se il tuo amministratore — o ex amministratore — sta costruendo in parallelo un’attività concorrente, conta dimostrare il disegno organizzato (clienti contattati, forniture dirottate, struttura creata), non il singolo episodio. È la prova del “sistema” che fa scattare la responsabilità.

Domande frequenti

L’amministratore può fare concorrenza alla società che amministra?

No. Durante la carica, l’art. 2390 c.c. gli vieta di essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti, di esercitare un’attività concorrente in proprio o per conto di terzi e di essere amministratore, direttore generale o dirigente con responsabilità strategiche di società concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell’assemblea.

Un solo atto in concorrenza viola l’art. 2390 c.c.?

No. Secondo la giurisprudenza (Tribunale di Roma, Sezione Imprese, sentenza n. 1084/2017) per attività concorrente si intende un complesso di atti compiuti in modo continuativo e sistematico, con finalità concorrenziale. Un singolo atto, al più, può integrare un conflitto di interessi o la violazione del dovere di fedeltà.

Il divieto di concorrenza si applica anche all’amministratore di S.r.l.?

Non in via diretta, perché l’art. 2390 è collocato nella disciplina della S.p.A. Tuttavia la giurisprudenza lo ricava dal dovere di diligenza, correttezza e buona fede e dalla disciplina del conflitto di interessi (art. 2475-ter c.c.). Per certezza, conviene inserire un divieto espresso nello statuto.

Cosa rischia l’amministratore che viola il divieto?

Può essere revocato per giusta causa (revoca facoltativa, non automatica) e deve risarcire i danni causati alla società. Per ottenere il risarcimento, però, la società deve provare il danno concreto subito.

Il divieto vale anche per l’amministratore di fatto?

Sì. La Cassazione (sentenza n. 11660/2025) ha confermato che la qualifica di amministratore di fatto comporta l’applicazione della disciplina del divieto di concorrenza: non basta non avere la carica formale per sottrarsi all’art. 2390 c.c.


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Questo articolo ha finalità informative e non costituisce parere legale. Ogni situazione va valutata nel caso concreto da un professionista abilitato.

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📚 Approfondimento dell’autore in dottrina

Su questo tema l’Avv. Alfredo Buccella ha pubblicato:

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