Storno dipendenti attraverso ex dipendente: cosa dice Trib. Milano 10643/2024

Imprenditore osserva ex dipendenti uscire dall'azienda con un furgone del concorrente — storno di dipendenti, concorrenza sleale

A cura dell’Avv. Alfredo Buccella — Foro di Napoli, Albo n. 25359. Massimatore per Giurisprudenza delle Imprese, dove cura le massime in materia di diritto delle imprese e concorrenza sleale.


In sintesi · tempo di lettura: 6 minuti

  • Anche un ex dipendente non imprenditore può rispondere di concorrenza sleale per soggetto interposto, se la sua attività è oggettivamente svolta nell’interesse di un’impresa concorrente avvantaggiata.
  • Il Tribunale di Milano fissa quattro presupposti precisi dello storno illecito: violazione disciplina giuslavoristica, lesione di altri diritti assoluti, modalità non fisiologiche, modalità non prevedibili con effetto shock.
  • Lo storno di clientela realizzato dall’ex dipendente non vincolato da legittimo patto di non concorrenza è in linea di principio lecito.
  • La transazione tra le società non chiude il giudizio contro l’ex dipendente corresponsabile solidale.

Sentenza commentata: Tribunale di Milano, sez. spec. Imprese, n. 10643 del 10/12/2024 (giudice Fazzini).

Questo approfondimento fa parte della guida alla concorrenza sleale (art. 2598 c.c.): lì trovi tutte le forme di concorrenza sleale e come difendere la tua impresa.

Cosa porta di nuovo questa sentenza, oltre la regola generale

La giurisprudenza sullo storno di dipendenti è stratificata da decenni: la regola generale e i criteri operativi li ho già raccolti nella guida principale del blog. Quella guida copre cos’è lo storno, quando è lecito e illecito, le 72 ore, la prevenzione, le prove e i danni.

La sentenza del Tribunale di Milano n. 10643 del 10 dicembre 2024 (giudice Elisa Fazzini) merita una pagina propria perché aggiunge alla pillar quattro elementi che, in pratica, decidono la sorte di una causa specifica: il principio della concorrenza sleale per soggetto interposto, i quattro presupposti puntuali del Tribunale milanese, il limite oltre il quale lo storno di clientela è in realtà lecito, e la sopravvivenza della corresponsabilità del lavoratore alla transazione tra società.

⚖️ Massimatore ufficiale

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L’Avv. Alfredo Buccella è massimatore ufficiale di Giurisprudenza delle Imprese, l’archivio italiano di riferimento per chi opera nel diritto delle imprese. Classifica e commenta le sentenze dei Tribunali specializzati in materia di imprese, delle Corti di Appello e della Cassazione, applicando i criteri della giurisprudenza nella consulenza quotidiana alle aziende clienti.

La massima ufficiale della sentenza commentata in questo articolo — Tribunale di Milano, sez. spec. Imprese, n. 10643 del 10 dicembre 2024 — è disponibile nell’archivio:

→ Massima ufficiale Trib. Milano 10643/2024
Tutte le massime dell’Avv. Alfredo Buccella

1. Il “soggetto interposto”: l’ex dipendente come longa manus del concorrente

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Gli atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. presuppongono un rapporto di concorrenza tra imprenditori. È una regola che molti ex dipendenti scaltri usano come scudo — “io non sono un imprenditore, alla causa fatela alla società” — convinti di essere intoccabili.

Il Tribunale di Milano riafferma che chi non è imprenditore può rispondere comunque di concorrenza sleale se si trova in una relazione particolare con l’impresa avvantaggiata, tale per cui la sua attività risulti oggettivamente svolta nell’interesse di quest’ultima. È la figura della concorrenza sleale per soggetto interposto: l’ex dipendente, l’agente, il consulente, il broker che agisce come longa manus del concorrente.

Per l’impresa stornata significa, in pratica:

  • La causa si imposta contro entrambi: la nuova società concorrente e l’ex dipendente che opera come soggetto interposto. Sono corresponsabili solidali.
  • Anche se gli imprenditori transigono, il giudizio può proseguire contro l’ex dipendente da solo. Lo dice esplicitamente la sentenza milanese: la transazione tra le società non chiude i conti con la persona fisica.

Quest’ultimo punto è strategico. Se la nuova società è patrimonialmente solida e vuoi chiudere veloce, una transazione conviene. Ma chiudere con la società senza chiudere con il dipendente lascia aperto un fronte legale che — se ben gestito — diventa il deterrente più efficace per chiunque altro nel tuo organico stia pensando di seguire la stessa strada.


2. I quattro presupposti dello storno illecito secondo il Tribunale di Milano

La pillar elenca i criteri generali (“modalità contrarie alla correttezza”, “intento disorganizzativo”). La sentenza milanese li articola in quattro presupposti operativi puntuali, che vanno provati uno per uno.

Lo storno è concorrenza sleale quando il concorrente si appropria di risorse umane altrui:

  1. In violazione della disciplina giuslavoristica — pressione perché il dipendente ignori il termine di preavviso, “compra” del preavviso assumendolo subito a stipendio pieno mentre dovrebbe ancora lavorare per te.
  2. In violazione di altri diritti assoluti — reputazione (chiamate diffamatorie ai clienti, sussurri di mercato), proprietà intellettuale (uso di know-how, codice, formule), riservatezza commerciale.
  3. Con modalità non fisiologiche — potenzialmente lesive della continuità aziendale dell’impresa stornata e della sua capacità competitiva. Non basta perdere una persona: bisogna perderla in modo che danneggi la macchina operativa.
  4. Con modalità non prevedibili — alterazioni non immediatamente riassorbibili, con un effetto shock sull’attività ordinaria di offerta di beni o servizi. Tre uscite simultanee dello stesso reparto in 30 giorni è effetto shock. Una uscita ogni sei mesi non lo è.

Quattro presupposti che, in causa, vanno tutti documentati. La differenza tra una causa solida e una causa fragile è la quantità e qualità di prove raccolte sui quattro fronti — e quasi sempre la differenza si gioca nelle prime 72 ore dalle dimissioni. Per i dettagli operativi sulla raccolta prove e i tipi di danno, rimando alla guida principale.

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3. Lo storno di clientela: quando NON è illecito (la verità scomoda)

Sullo storno di clientela la sentenza è altrettanto chiara, ma in direzione opposta a quella che spera l’imprenditore stornato. La regola: lo storno è illecito solo se realizzato — direttamente o indirettamente — con un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale.

E qui il Tribunale di Milano cita esplicitamente cosa NON è di per sé illecito:

L’utilizzo delle conoscenze e dei rapporti commerciali di un ex dipendente o di un ex agente non vincolato da legittimo patto di non concorrenza.

Tradotto: se l’ex dipendente non aveva firmato un patto di non concorrenza valido — o se il patto firmato era nullo per difetto di forma, durata, ambito o corrispettivo congruo — il Tribunale dice che è in linea di principio libero di usare la rete di relazioni che ha costruito. Anche se quella rete è la tua.

Questo è il punto in cui crollano la maggior parte delle cause che vedo arrivare al mio tavolo. L’imprenditore mi chiama dopo lo shock, vado a leggere il contratto del dipendente, e scopro che il patto era nullo da quando è stato firmato — durata indefinita, territorio mondiale, corrispettivo simbolico. La giurisprudenza pacifica da quindici anni avrebbe potuto avvertire chiunque. Ma quando il danno è già fatto, il margine di recupero è strettissimo.

Per il quadro completo dei requisiti di validità del patto di non concorrenza con il dipendente vedi i tre requisiti dell’art. 2125 c.c. e la guida più ampia sui patti di non concorrenza. Sul tema della concorrenza sleale dell’ex dipendente in generale c’è una guida dedicata.


4. Cosa cambia, in pratica, se hai un caso simile

La sentenza milanese non rivoluziona la materia: ribadisce principi consolidati. Ma li ribadisce in modo abbastanza ordinato da poter essere usati come griglia di analisi specifica in una Fase di Chiarezza:

  • Identificare il soggetto interposto: chi degli ex dipendenti opera oggettivamente nell’interesse della nuova società? Quali atti specifici? In che intervallo temporale?
  • Costruire la prova dei quattro presupposti: ognuno separatamente, ognuno con il suo set di evidenze. Senza il poker, la causa è fragile.
  • Verificare i contratti: il patto di non concorrenza era valido? Le clausole di riservatezza, di proprietà intellettuale, di non-sollicitation erano formulate correttamente? Su questo punto si decide se la causa parte da terreno solido o da terreno minato.
  • Pianificare la corresponsabilità solidale: chi tieni dentro la causa anche dopo un’eventuale transazione con la società?

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Domande frequenti

Cos’è la concorrenza sleale per soggetto interposto?

È la concorrenza sleale realizzata da chi non è imprenditore (tipicamente un ex dipendente, un agente, un consulente) ma agisce in modo oggettivamente svolto nell’interesse di un’impresa concorrente avvantaggiata. Il Tribunale di Milano (sent. 10643/2024) ha confermato che il soggetto interposto risponde solidalmente con l’impresa avvantaggiata, anche se la transazione tra le società chiude il giudizio nei confronti dell’imprenditore.

Posso fare causa anche all’ex dipendente, non solo alla società concorrente?

Sì. Se l’ex dipendente opera oggettivamente nell’interesse del concorrente (anche senza essere socio o amministratore), è corresponsabile solidale. La causa va impostata fin dall’inizio contro entrambi: questo permette di proseguire il giudizio contro la persona fisica anche se le società transigono.

Quali sono i quattro presupposti dello storno illecito secondo il Tribunale di Milano?

Sono: 1) violazione della disciplina giuslavoristica (es. preavviso); 2) lesione di altri diritti assoluti (reputazione, proprietà intellettuale, riservatezza); 3) modalità non fisiologiche, lesive della continuità aziendale; 4) modalità non prevedibili con effetto shock sull’attività ordinaria. Vanno provati tutti, separatamente.

Lo storno di clientela è sempre concorrenza sleale?

No. Il Tribunale di Milano ha chiarito che lo storno di clientela è illecito solo se realizzato con mezzi non conformi alla correttezza professionale. L’utilizzo di conoscenze e rapporti commerciali da parte di un ex dipendente o ex agente non vincolato da legittimo patto di non concorrenza è in linea di principio lecito.

Cosa succede se transigo con la società concorrente: chiudo anche con l’ex dipendente?

Non automaticamente. Il Tribunale di Milano ha precisato che il giudizio può proseguire contro l’ex dipendente corresponsabile solidale anche dopo la cessazione della controversia tra le imprese. È quindi strategico decidere prima della transazione se mantenere il fronte legale aperto contro la persona fisica come deterrente.

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Avv. Alfredo Buccella

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Avvocato del foro di Napoli, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Napoli n. 25359, esperto di diritto delle imprese e concorrenza sleale. Massimatore ufficiale di Giurisprudenza delle Imprese. Ideatore del Metodo CSA™.

La massima ufficiale di questa sentenza è disponibile su giurisprudenzadelleimprese.it. Per consulenze: contatti · servizi.

Questa pagina è una guida divulgativa e si concentra sui profili specifici introdotti dalla sentenza commentata. Per il quadro generale dello storno di dipendenti, prove, danni e prevenzione, vedi la guida principale. La massima ufficiale è disponibile su giurisprudenzadelleimprese.it. Aggiornato: aprile 2026.