Per la prima volta nella storia del diritto industriale europeo esistono IGP per prodotti artigianali e industriali. Non un alimento, non un vino, non un distillato: un oggetto. Il vetro soffiato, la ceramica, un tessuto, un gioiello, una lavorazione della pietra possono finalmente ottenere un’Indicazione Geografica Protetta.
È un cambiamento che seguivo da tempo, e che ora è diritto vigente in Italia.
Il 7 maggio 2026 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 2 aprile 2026 n. 51, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie generale n. 93), che adegua l’ordinamento italiano al Regolamento (UE) 2023/2411 — il regolamento che, dal 1° dicembre 2025, ha istituito a livello europeo un sistema uniforme di protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.
Fino a oggi le IGP coprivano solo il comparto agroalimentare, i vini e le bevande spiritose. I prodotti che identificano i territori manifatturieri italiani — il vetro di Murano, il marmo di Carrara, la ceramica di Caltagirone e di Vietri, i tessuti, i merletti, la porcellana, le lavorazioni del legno e dei metalli — restavano privi di una tutela europea dedicata. Potevano contare sul marchio, sul marchio collettivo, sulla disciplina della concorrenza sleale: strumenti utili, ma nessuno costruito sul legame tra prodotto e territorio.
«Artigianali e industriali» non significa soltanto «fatti a mano»: è un equivoco da sciogliere subito. Il Regolamento copre sia i prodotti realizzati interamente o prevalentemente a mano — anche con l’ausilio di strumenti manuali o digitali — sia quelli ottenuti in modo standardizzato, in serie e con l’impiego di macchine. Rientrano nel perimetro, tra gli altri, le pietre naturali, le lavorazioni del legno, i gioielli, i tessuti, i pizzi, le posate, il vetro, la porcellana, il cuoio e le pelli. Ciò che conta non è il grado di automazione, ma il legame del prodotto con il territorio.
Il D.lgs. 51/2026 colma questa lacuna. E come ogni nuovo strumento di tutela, apre una domanda concreta per l’imprenditore: questo strumento fa per la mia impresa? E se sì, cosa devo fare, e con quali tempi?
Mi occupo in modo verticale di diritto delle imprese, tutela dei segni distintivi e concorrenza sleale. In questo articolo non riassumo il decreto: traduco la norma in quattro domande operative che, dalla mia esperienza, ogni PMI manifatturiera con un prodotto a forte identità territoriale dovrebbe porsi adesso — prima della scadenza del 2 dicembre 2026, di cui parlo nell’ultima.
Domanda 1 — La mia produzione è davvero legata a un territorio? E come lo dimostro?
È la domanda da cui dipende tutto il resto: senza un legame qualificato con il territorio, non c’è IGP.
Il Regolamento (UE) 2023/2411, all’articolo 6, fissa tre requisiti. Il prodotto deve essere originario di un luogo, di una regione o di un paese determinato. Deve possedere una qualità, una reputazione o un’altra caratteristica essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica. E almeno una delle fasi della sua produzione deve svolgersi nella zona geografica delimitata.
Il punto delicato è il secondo requisito. Non basta che il prodotto si fabbrichi in un certo luogo: occorre che la sua qualità o la sua reputazione derivino da quel luogo. La reputazione del vetro di Murano non è un fatto geografico casuale: è il risultato di secoli di tecnica, di maestranze, di un saper fare che si è sedimentato sull’isola. È quel nesso che la norma chiede di dimostrare.
E qui si gioca la partita probatoria. “Lo facciamo da sempre qui” non è una prova: è un punto di partenza. La dimostrazione del legame con il territorio si costruisce con documenti — la storia produttiva, le testimonianze della reputazione commerciale, le caratteristiche tecniche del prodotto, le fonti che attestano la tradizione. È un lavoro che va impostato prima di presentare la domanda, non improvvisato durante l’esame.
Domanda 2 — Posso registrare da solo, o devo coinvolgere altri produttori?
Questa è la domanda che cambia la natura del progetto, e su cui vedo più equivoci.
L’IGP non è un marchio d’impresa. Il marchio è individuale: lo deposita la singola azienda, lo usa la singola azienda. L’IGP è invece un titolo a vocazione collettiva, che tutela un nome legato a un territorio e non a una singola impresa. Per questo, di regola, la domanda di registrazione non è presentata dal singolo produttore, ma da un raggruppamento di produttori — un consorzio, un’associazione di categoria, un gruppo organizzato che rappresenta chi fabbrica quel prodotto in quella zona. L’articolo 8 del Regolamento (UE) 2023/2411 lo conferma, ma prevede una deroga: un singolo produttore può essere richiedente se è l’unico, in quella zona, a voler registrare il nome. In ogni caso, la zona geografica non può mai coincidere con i confini della tua proprietà.
Questo ha una conseguenza pratica che molti imprenditori non mettono in conto: ottenere un’IGP è anche un progetto di aggregazione territoriale. Significa sedersi a un tavolo con altri produttori — spesso concorrenti diretti — e definire insieme un disciplinare di produzione: il documento che stabilisce come il prodotto deve essere fatto per potersi fregiare dell’indicazione.
Per la singola PMI questo apre due strade. La prima: esiste già un consorzio o un’associazione attiva sul tuo prodotto, e allora la domanda è come parteciparvi e come incidere sul disciplinare. La seconda: non esiste, e allora il primo passo non è giuridico ma organizzativo — costruire il raggruppamento. In entrambi i casi il disciplinare non è un adempimento formale: è il documento che fissa le condizioni alle quali il prodotto potrà fregiarsi dell’indicazione — e qualsiasi produttore che vi si conformi potrà poi utilizzarla. Conviene esserci quando lo si scrive.
Domanda 3 — Ho già un marchio collettivo o di certificazione: cosa cambia con l’IGP?
Molte produzioni territoriali italiane sono già protette, in qualche forma. Un marchio collettivo geografico, un marchio di certificazione, un marchio regionale: strumenti che esistono e che alcune imprese e consorzi usano da anni.
La domanda allora non è “mi serve una protezione”, ma “ne ho già una — la nuova IGP la sostituisce, la affianca, o entra in conflitto con quella?”
È il punto di maggiore incertezza della nuova disciplina, e va affrontato con onestà: il rapporto tra le IGP artigianali e gli strumenti di tutela preesistenti è ancora in via di assestamento. Marchio collettivo e IGP non sono la stessa cosa — hanno presupposti, titolari e logiche diverse — ma possono insistere sullo stesso prodotto e sullo stesso nome. Coesistenza, sovrapposizione e potenziale conflitto vanno valutati caso per caso.
Quello che posso dire con certezza è che la decisione non va presa “a sensazione”. Chi ha già un marchio collettivo registrato non deve né correre a chiedere l’IGP per riflesso, né ignorarla pensando di essere già coperto. Serve un confronto tecnico tra ciò che si ha e ciò che la nuova IGP offrirebbe in più: ampiezza della tutela, portata territoriale — un solo titolo copre i 27 Stati UE — e forza contro le imitazioni e le evocazioni. È una valutazione di convenienza, prima che di diritto.
Domanda 4 — Cosa succede se non mi muovo entro il 2 dicembre 2026?
C’è una data che conviene segnare in agenda: il 2 dicembre 2026.
Il Regolamento (UE) 2023/2411, all’articolo 70, prevede un regime transitorio. Le indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali già protette a livello nazionale — con gli strumenti propri di ciascuno Stato — non transitano automaticamente nel nuovo sistema europeo. Entro il 2 dicembre 2026 gli Stati membri devono comunicare alla Commissione e all’EUIPO i nomi che intendono far transitare nel sistema dell’Unione. Alla stessa data la protezione nazionale specifica delle indicazioni geografiche artigianali cessa, e le domande nazionali ancora pendenti si considerano non presentate — salvo che il nome sia stato notificato per il transito.
Tradotto per l’imprenditore: se la tua produzione gode oggi di una forma di protezione nazionale come indicazione geografica, quella protezione non è eterna nel vecchio assetto. Per restare tutelata, l’indicazione deve transitare nel sistema europeo — e non è un automatismo: richiede un’iniziativa, e un’iniziativa tempestiva.
Non è una questione di allarme, è una questione di calendario. Chi ha un’indicazione geografica nazionale e non agisce rischia di trovarsi, dopo la scadenza, con un nome territoriale meno tutelato di prima. Chi invece non ha ancora nulla ma ha un prodotto con i requisiti ha davanti una finestra per costruire una protezione europea solida partendo nel momento giusto — quando il sistema è nuovo e il campo è ancora libero.
In entrambi i casi il tempo utile per decidere con calma — verificare i requisiti, ricostruire il legame territoriale, organizzare il raggruppamento, impostare il disciplinare — non è illimitato. Va usato adesso.
Che cosa protegge davvero l’IGP dei prodotti artigianali — e cosa rischia chi la viola
Registrare un’IGP non serve ad appendere un’etichetta in più: serve a poter difendere il nome. Una volta registrata, l’indicazione può essere usata solo per i prodotti che rispettano il disciplinare e provengono dalla zona delimitata. Il D.lgs. 51/2026 dà a questa esclusiva strumenti concreti, su due piani oltre a quello civile.
Sul piano penale, l’articolo 21 del decreto estende l’articolo 517-quater del codice penale — che punisce la contraffazione e l’alterazione delle indicazioni geografiche, finora previsto per il solo comparto agroalimentare — anche ai prodotti artigianali e industriali. Contraffare o alterare un’IGP artigianale è quindi ora un reato.
Sul piano amministrativo, l’articolo 22 costruisce una griglia di sanzioni pecuniarie graduata sulla gravità: da 500 euro per le ipotesi meno gravi di usurpazione, imitazione o evocazione del nome, fino a 24.000 euro per le pratiche che ingannano il consumatore sull’esistenza dell’IGP o per l’immissione sul mercato di prodotti non conformi al disciplinare. Si aggiungono l’inibizione all’uso dell’indicazione e, nei casi più gravi, la pubblicazione del provvedimento a spese del trasgressore.
Un punto che riguarda chi vende online: il decreto equipara le violazioni digitali a quelle offline. Le condotte realizzate tramite il nome a dominio di un sito usato nell’attività economica e le vendite a distanza, e-commerce compreso, ricadono nelle stesse sanzioni.
È questo il senso pratico della registrazione: non un riconoscimento formale, ma una tutela con strumenti civili, penali e amministrativi alle spalle — e, insieme, la misura del rischio per chi usa un nome territoriale protetto senza averne titolo.
Checklist operativa per le IGP dei prodotti artigianali
Se la tua impresa fabbrica un prodotto a forte identità territoriale, ecco i passaggi nell’ordine in cui vanno affrontati:
- Verifica i tre requisiti dell’articolo 6 del Regolamento: origine geografica, qualità o reputazione legata al territorio, almeno una fase produttiva nella zona.
- Ricostruisci e documenta il legame con il territorio: storia, reputazione, caratteristiche tecniche, fonti.
- Accerta se esiste già un consorzio o un’associazione di produttori sul tuo prodotto, o se va costituito.
- Mappa le protezioni che hai già — marchi collettivi, marchi di certificazione — e valuta come si rapportano alla nuova IGP.
- Se hai un’indicazione geografica nazionale, verifica la sua posizione rispetto al regime transitorio e alla scadenza del 2 dicembre 2026.
- Imposta, con il raggruppamento, il disciplinare di produzione e il documento unico da presentare a UIBM-MIMIT.
Da dove iniziare
La domanda di registrazione è l’ultimo passo, non il primo. Il primo è una diagnosi: capire se la tua produzione ha davvero i requisiti, quale tutela hai già, e se l’IGP — con i suoi costi e i suoi tempi — è la mossa giusta per la tua impresa. Vale anche per chi, di fronte a un’imitazione, deve decidere come reagire a un uso indebito del proprio segno.
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Se fabbrichi un prodotto legato a un territorio e ti stai chiedendo se la nuova IGP faccia per te, è il momento giusto per verificarlo — con metodo, prima della scadenza.
Il Decreto Legislativo 2 aprile 2026 n. 51, in vigore dal 7 maggio 2026, adegua l’ordinamento italiano al Regolamento (UE) 2023/2411 ed estende per la prima volta le Indicazioni Geografiche Protette ai prodotti artigianali e industriali, finora riservate al solo comparto agroalimentare, ai vini e alle bevande spiritose.
Possono accedere alla tutela i prodotti artigianali e industriali con un legame qualificato con un territorio: vetro artistico, ceramica, tessuti, merletti, gioielli, porcellana, lavorazioni del legno, del metallo e della pietra. Il prodotto deve soddisfare i tre requisiti dell’articolo 6 del Regolamento (UE) 2023/2411.
Di regola la domanda non è presentata dalla singola impresa, ma da un’associazione di produttori — un consorzio o un’associazione di categoria — che rappresenta chi fabbrica il prodotto nella zona geografica delimitata. L’articolo 8 del Regolamento (UE) 2023/2411 ammette una deroga: un singolo produttore può essere richiedente se è l’unico, in quella zona, a voler registrare il nome.
L’articolo 70 del Regolamento (UE) 2023/2411 fissa al 2 dicembre 2026 il termine entro cui le indicazioni geografiche artigianali e industriali già protette a livello nazionale devono essere notificate per transitare nel sistema europeo. Alla stessa data la protezione nazionale specifica di tali indicazioni cessa e le domande nazionali pendenti si considerano non presentate.
Questo articolo ha finalità informative e non costituisce parere legale.
Avv. Alfredo Buccella — diritto delle imprese, tutela dei segni distintivi e concorrenza sleale. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Napoli n. 25359. Massimatore per Giurisprudenza delle Imprese.